Cos'è la sorveglianza sanitaria?

E' "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" - Art. 2 D.Lgs. 81/08.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in caso di esposizione a rischi di natura chimica, fisica, biologica e, in generale, in presenza di un agente di rischio. Il datore di lavoro è responsabile della nomina del medico competente e della valutazione dei rischi preliminare.


L'attività di sorveglianza sanitaria


L'art. 25 del D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi e responsabilità del medico del lavoro nell'espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria che elenchiamo di seguito:

  1. Istruire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria di rischio informatizzata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle.
  2. Effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio
  3. Redigere ed aggiornare il protocollo sanitario
  4. Effettuare la visita medica del lavoro
  5. Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
  6. Effettuare visita preassuntiva e visita periodica
  7. Effettuare la visita preventiva in fase preassuntiva
  8. Firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione del rischio (DVR) relativamente alla parte di sorveglianza sanitaria lavoratori
  9. Rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione

Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?


Di seguito le principali tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

  1. Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. La visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  5. La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.


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